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Dal 1985 l'Associazione dei
Documentalisti Biomedici Italiani

Codice deontologico

Il CODICE DEONTOLOGICO GIDIF-RBM è stato approvato dall'assemblea dei soci il 19 settembre 2008

1. Principi generali

1.1. Il Codice Deontologico è un accordo fra i professionisti dell’Informazione e Documentazione (I&D), aderenti all’Associazione Gruppo Italiano dei Documentalisti dell’Industria Farmaceutica e degli Istituti di Ricerca BioMedica (GIDIF-RBM), volontariamente approvato nel rispetto delle relative norme statutarie e delle regole dettate dai lavori dell’European Council of Information Associations (ECIA), recepite dal consorzio CERTIDOC Italia, di cui GIDIF-RBM è membro fondatore e diretto a regolamentare il comportamento dei suddetti.

1.2. I principi che seguono prendono atto del fatto che i contesti di lavoro degli aderenti all’Associazione non sono sempre gli stessi. Alcuni soggetti sono dipendenti di strutture private operanti sul territorio italiano – industrie farmaceutiche ed altre industrie nel settore della salute, altri dipendenti di Strutture di Studio, Ricerca e Cura sia in ambito pubblico che privato. In ogni caso, in entrambe le condizioni, devono fornire servizi di I&D al loro datore di lavoro, ad altri impiegati e a personale esterno alla struttura con qualifica di “operatore sanitario”, così come indicato e normato dal D. Lgl. 219/06.

1.3. Il Codice rappresenta l’impegno dei Soci GIDI-RBM al rispetto delle specifiche leggi vigenti e ad operare secondo norme comportamentali trasparenti. La regolamentazione, oggetto del Codice, è diretta a tutelare, nel generale interesse, il decoro ed il prestigio della professione medesima e a garantire i diritti del datore di lavoro e dei cittadini utenti delle prestazioni professionali, in particolare degli Operatori Sanitari, che possono operare scelte di salute pubblica sulla base delle informazioni fornite dai suddetti professionisti. Il Codice afferma i principi della responsabilità professionale, della qualità e della leale concorrenza.

1.4. Il testo del Codice è portato a conoscenza del pubblico attraverso il sito www.gidif-rbm.org.

2. Norme di comportamento per un professionista I&D

2.1. In tutte le pratiche professionali, commerciali, di gestione od educative, il professionista si deve comportare onorevolmente, onestamente ed in modo da portare credito alla professione; in particolare onorare tutti gli impegni liberamente assunti.

2.2. Usare tutte le precauzioni utili per evitare di essere coinvolti in conflitti d’interesse. Se tali conflitti non possono essere evitati, metterli in piena luce con trasparenza.

2.3. Non dare una falsa immagine delle proprie capacità e non farsi carico di compiti individuali che vadano oltre il proprio livello di competenza.

2.4. Assicurare l’aggiornamento delle proprie conoscenze e dei propri saper-fare professionali.

2.5. Non denigrare altri professionisti, pur mantenendo la libertà di criticare, in ambienti professionali, teorie e punti di vista altrui.

2.6. Quando insegna a studenti o forma dei nuovi collaboratori, deve trovare dei momenti appropriati per persuaderli dell’importanza che riveste l’osservanza dei principi deontologici.

2.7. Nel caso in cui il professionista sia chiamato a valutare un’eventuale violazione dei principi etici da parte di un altro professionista I&D, si deve assicurare di essere in possesso di tutti i dati di fatto e di tutte le informazioni da presentare al Comitato di Controllo.

3. Rapporti con il proprio datore di lavoro

3.1. Agire per servire al meglio gli interessi del proprio datore di lavoro.

3.2. Rispettare la concorrenza leale tra le Industrie, collaborando con altre strutture aziendali ad indirizzare l’attività di rappresentanza dell’Impresa, in modo da non ledere i legittimi interessi della stessa e delle altre aziende concorrenti, .

3.3. In ogni caso, se il datore di lavoro chiedesse di comportarsi in modo contrario all’etica o non professionale, rimettere in discussione la propria situazione o richiedere il parere consultivo dell’Associazione.

3.4. Non accettare mai, senza l’accordo del datore di lavoro, alcun compito o remunerazione supplementare senza l’accordo del datore di lavoro e non accettare compensi remunerati in modo eticamente e fiscalmente non trasparente.

3.5. Cooperare con i propri colleghi quando è necessario, in particolar modo nell’interesse del cliente.

4. Rapporti con l'utente del servizio

4.1. Trattare tutte le relazioni con l’utente del servizio in modo confidenziale, a meno che la legge non richieda che siano rivelate.

4.2. Fornire un servizio nella migliore qualità possibile, in risposta ai bisogni dell’utente.

4.3. Astenersi da pregiudizi e rifiutare qualsiasi censura che possa ledere la completezza dell’informazione fornita, in modo che l’utente possa formarsi una sua opinione personale, fondata sull’evidenza.

4.4. Utilizzare tutte le fonti pertinenti di informazioni pubblicate, indicando all’utente il grado di affidabilità di ciascuna di esse e l’evoluzione prevedibile nel tempo dei dati utilizzati.

4.5. Citare sempre l’origine delle proprie fonti, anche nei casi in cui si è reso opportuno far ricorso ad informazioni non pubblicate, la cui origine non può essere accessibile da terzi e il cui contenuto non può essere divulgato al momento. Resta però inteso che sia necessario richiedere all’autore dei dati il permesso preventivo al loro uso, che venga formalmente dichiarato l’ottenimento del consenso e che sia resa pubblica l’origine degli stessi.

4.6. Non riutilizzare per un altro utente il rapporto stilato per rispondere ad una precedente richiesta, a meno che il diritto alla riproduzione non appartenga al professionista o al datore di lavoro.

4.7. Rispettare le normative italiane, specialmente quelle che riguardano il diritto di copia, la protezione dei dati personali, la confidenzialità e la libertà di informazione.

5. Comitato di controllo

5.1. Il Comitato Direttivo, così come indicato dallo Statuto, ha il compito di valutare se il comportamento di un Socio, lede la credibilità e mette in pericolo il prestigio e la funzionalità dell’Associazione, applicando quanto previsto in termini sanzionatori.

5.2. Con riferimento allo Statuto dell’Associazione, il Socio può far ricorso all’Assemblea, documentando la sua posizione e la sua buona condotta.

6. Sanzioni

6.1. Nel caso di comprovate violazioni delle norme del Codice Deontologico associativo, sono applicate le sanzioni sotto indicate in ordine di gravità.

6.1.1. Avvertimento con richiesta di immediata cessazione del comportamento.

6.1.2. Censura scritta.

6.1.3. Sospensione temporanea.

6.1.4. Estromissione e perdita della qualifica

7. Fonti di riferimento

  • Ethical Principles for Information and Documentation Professionals (ECIA)
  • Codice Deontologico Certidoc Italia
  • Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
  • Statuto GIDIF-RBM
GIDF-RBM è un'Associazione Senza Scopo di Lucro | CF 97043460159 | sede Legale Monza via F. Cavallotti, 126
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